(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)


                            IL PRESIDENTE


   Visto  che,  ai sensi del combinato disposto dai commi 26, 27 e 28
dell'art.  4  della  legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4,  e
successive  modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale
e'  stata autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture
residenziali  per  anziani non autosufficienti contributi a titolo di
rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  mantenimento  dei livelli
assistenziali,  nei  periodi  in cui il personale che presta servizio
alla  persona  presso  le  strutture  medesime e' avviato ai corsi di
formazione OTA-ADEST e ADEST;
   Visto  il  proprio  decreto n. 0232/Pres. del 1 luglio 2003 con il
quale  e'  stata  approvato  il  «Regolamento  per  la concessione di
contributi  ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani
non  autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge
regionale  n. 4/2001», successivamente modificata con proprio decreto
n. 0416/Pres. deI 29 novembre 2005;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  3034 del 7
dicembre 2007, con la quale:
    si  e'  preso  atto  che  l'art.  4  commi  62  e 63, della legge
regionale  n.  23  gennaio  2007,  n. 1, ha sostituita i sopra citati
commi   26  e  27  dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  4/2001,
autorizzando  l'Amministrazione  regionale  a  concedere  ai soggetti
gestori  delle  strutture  residenziali per finalita' assistenziali e
agli  enti  pubblici  gestori  dei servizi di assistenza domiciliare,
nonche'   agli   enti   privati  con  gli  stessi  convenzionati  per
l'erogazione  delle  medesime  prestazioni,  contributi  a  titolo di
rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  mantenimento  dei livelli
assistenziali  nei  periodi  in cui il personale, che presta servizio
alla  persona presso le strutture e i servizi medesimi, e' avviato ai
corsi  di  formazione  per  l'acquisizione  di  competenze minime nei
processi  di  assistenza  alla  persona  e per il conseguimento della
qualifica di operatore socio-sanitario;
    si  e'  ravvisata  la  necessita'  recepire le nuove disposizioni
legislative  procedendo alla definizione di nuovi criteri e modalita'
ai  quali attenersi per la concessione dei contributi di cui all'art.
4  della  legge  regionale n. 4/2001, nonche' all'aggiornamento delle
tipologie  dei  percorsi  formativi ai quali il personale puo' essere
inviato   per   il   conseguimento   della   qualifica  di  operatore
socio-sanitario;
    e'  stato  quindi  approvato  un nuovo regolamento, integralmente
sostitutivo  di  quello in vigore, avente per titolo «Regolamento per
la  concessione  di  contributi  ai  soggetti gestori delle strutture
residenziali per finalita' assistenziali e agli enti pubblici gestori
dei  servizi di assistenza domiciliare, nonche' agli enti privati con
gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni,
a  titolo  di  rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei
livelli  assistenziali  nei  periodi  in cui il personale, che presta
servizio  alla  persona  presso le strutture e i servizi medesimi, e'
avviato  ai  corsi  di  formazione  per  l'acquisizione di competenze
minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento
della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art.
4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

   1.  E'  approvato il «Regolamento per la concessione di contributi
ai  soggetti  gestori  delle  strutture  residenziali  per  finalita'
assistenziali  e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza
domiciliare,  nonche'  agli enti privati con gli stessi convenzionati
per  l'erogazione  delle  medesime  prestazioni, a titolo di rimborso
delle  spese  sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali
nei  periodi  in  cui  il personale, che presta servizio alla persona
presso  le  strutture  e  i  servizi medesimi, e' avviato ai corsi di
formazione  per  l'acquisizione  di competenze minime nei processi di
assistenza  alla  persona  e  per il conseguimento della qualifica di
operatore  socio-sanitario,  in  esecuzione  dell'art.  4 della legge
regionale  26  febbraio  2001,  n. 4», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatta  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY