(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008) IL PRESIDENTE Visto che, ai sensi del combinato disposto dai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale e' stata autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali, nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime e' avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST; Visto il proprio decreto n. 0232/Pres. del 1 luglio 2003 con il quale e' stata approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001», successivamente modificata con proprio decreto n. 0416/Pres. deI 29 novembre 2005; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3034 del 7 dicembre 2007, con la quale: si e' preso atto che l'art. 4 commi 62 e 63, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, ha sostituita i sopra citati commi 26 e 27 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2001, autorizzando l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalita' assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonche' agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, e' avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario; si e' ravvisata la necessita' recepire le nuove disposizioni legislative procedendo alla definizione di nuovi criteri e modalita' ai quali attenersi per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 4/2001, nonche' all'aggiornamento delle tipologie dei percorsi formativi ai quali il personale puo' essere inviato per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario; e' stato quindi approvato un nuovo regolamento, integralmente sostitutivo di quello in vigore, avente per titolo «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalita' assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonche' agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, e' avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalita' assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonche' agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, e' avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY